Art. 4 — Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma ((introdotta dal regolamento)) di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, ((entro l'anno accademico 2002-2003)). Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore ((del regolamento di cui al decreto)) del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle universita' con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle universita'. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 445 del 2001.

Testo vigente dal 6 giugno 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 2004

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 2004 al 6 giugno 2004. 5 parole tolte, 8 parole aggiunte.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo commatolto: , del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la … ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma aggiunto: introdotta dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro tolto: la seconda sessione ordinaria dell'anno aggiunto: l'anno accademico 2002-2003. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del aggiunto: regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-04-07;97~art4 · fonte del testo

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