Art. 4 — Proroga dei termini di durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora e delle autorizzazioni a ripetere programmi sonori esteri
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 28 aprile 1996
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 28 aprile 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1996 al 28 aprile 1996. 64 parole tolte, 2 parole aggiunte.
tolto: E' prorogata la durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale e nazionale rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, nonche' delle autorizzazioni a ripetere programmi sonori esteri, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e comunque non oltre il 28 agosto 1997.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-02-26;80~art4 · fonte del testo
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