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Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1996

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1996 al 27 giugno 1996. 752 parole tolte, 2 parole aggiunte.

tolto: Durante il periodo di validita' delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e fra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonche' delle emittenti televisive criptate. La possibilita' di acquisizioni di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. E' soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993. Sono consentite durante il periodo di validita' delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di societa' di capitali o di societa' cooperative a responsabilita' limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste.". I trasferimenti di cui al comma 1 danno titolo ad utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti. Per il periodo di validita' delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' fissata al 30 per cento. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente: " 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non puo' eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.". Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', ove siano comprese forme di pubblicita' diverse dagli spot, e' portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 6 del presente articolo. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, e' adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente: " 18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il relativo 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realta' locale di carattere non commerciale.".aggiunto: DECRETO DECADUTO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-04-26;216~art5 · fonte del testo

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