Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1996 al 21 novembre 1996. 666 parole tolte, 16 parole aggiunte.

tolto: Al fine di accelerare la realizzazione delle opere da parte degli enti di cui alla delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a prelevare dal conto corrente di tesoreria n. 20111 denominato "Cassa depositi e prestiti - Contributi FESR ai comuni", le somme disponibili necessarie per il pagamento del contributo comunitario a fronte dell'intero importo degli stati di avanzamento dell'intervento e dello stato finale purche' presentati entro il 30 settembre 1996 dandone comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica, al fine della ratificazione della spesa mediante lettera di conferma. Il limite del 90 per cento delle risorse impegnate di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 11 giugno 1991, n. 209, e' soppresso. Il Ministero del tesoro autorizza, in via preventiva e generale per i decreti concessivi emessi, la Cassa depositi e prestiti a disporre la liquidazione delle spese documentate sugli stati di avanzamento dell'intervento, comprensive di quelle per varianti e per le compensazioni di spese previste, sempre nel limite della spesa totale ammessa ai benefici della legge 28 novembre 1980, n. 784. I comuni e loro concessionari che hanno terminato, ma non ancora collaudato le opere, al fine di utilizzare i contributi comunitari nel termine prescritto, devono presentare alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 settembre 1996, lo stato finale di spesa compiutamente documentato e corredato da dichiarazione giurata del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione e la veridicita' delle voci esposte. La Cassa depositi e prestiti, esperita la relativa istruttoria, liquida, avvalendosi delle disponibilita' esistenti sui conti correnti di Tesoreria, le somme relative al saldo totale, somme che saranno considerate erogazioni definitive a tutti gli effetti solo dopo il completamento della documentazione finale di spesa e relativa istruttoria per l'approvazione degli atti di collaudo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dopo il decreto del Ministro del tesoro. Le garanzie rilasciate dal concessionario del buon esito del collaudo continuano ad avere efficacia fino all'approvazione del collaudo finale. La documentazione di collaudo dovra', a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 30 settembre 1997. Per gli interventi non ultimati entro il 30 settembre 1996, i lavori possono essere completati con presentazione dello stato finale di spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, entro il 31 ottobre 1998. Restano confermati i contributi nazionali previsti ove la corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non piu' riconoscibile dall'Unione europea sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti responsabili degli interventi. Per i progetti per i quali non sia stato presentato entro il 31 ottobre 1998 lo stato finale di spesa e' dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1999. Entro il 30 giugno 1997 il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, integrato per lo specifico scopo da rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede alla verifica di tutti gli interventi per i quali non sia stato presentato il primo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre 1996; viene dichiarata la decadenza dei relativi finanziamenti, qualora da una valutazione complessiva dello stato dei lavori risulti che l'intervento non potra' essere ultimato entro il 31 ottobre 1998. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di restituzione dei contributi gia' concessi maggiorati dagli interessi al tasso legale. E' soppressa la disposizione di cui all'ultimo comma, punto 1, della delibera CIPE del 27 aprile 1984. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza ENI-SNAM.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 31 MARZO 1998, N. 73

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-20;487~art1 · fonte del testo

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