Art. 4 — Dotazioni organiche e funzionali dell'Avvocatura dello Stato
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 19 luglio 2001
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 19 luglio 2001
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2001 al 19 luglio 2001. 407 parole tolte, 2 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata a bandire concorsi per la copertura dei posti di cui ai commi 2 e 3. A decorrere dal 1o gennaio 2002, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di quarantacinque e venti unita' da reclutare nella misura di trenta avvocati e venti procuratori nell'anno 2002, e quindici avvocati nell'anno 2003. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, come sostituita dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e' conseguentemente sostituita dalla tabella di cui all'allegato al presente decreto. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' aumentata della misura complessiva di sessanta unita' da reclutare nella misura di trenta unita' nell'anno 2002 e trenta unita' nell'anno 2003. La copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche degli Avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato potra' avvenire fino al raggiungimento di complessive quattrocentoventi e quattrocentotrentacinque unita' rispettivamente per gli anni 2002 e 2003. Nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dalla legge di bilancio, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata, secondo criteri di autonomia gestionale, ad assumere, con contratti a tempo determinato, le unita' di personale amministrativo occorrenti al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' istituzionale. E' autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni per l'anno 2002 per l'acquisto di strumenti informatici e di funzionamento occorrenti all'attivita' dell'Avvocatura dello Stato. Nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto e' soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purche' dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato lire 12.133 milioni per l'anno 2002 e in lire 11.713 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2001-05-18;179~art4 · fonte del testo
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