Art. 1 — Sezioni stralcio
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 19 luglio 2001
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 19 luglio 2001
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 sollevata, in riferimento all'art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana, nella parte in cui tale norma non prevede la designazione, da parte della Giunta regionale, di alcuni tra i componenti della Sezione stralcio per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Infatti il decreto-legge contenente la disposizione censurata non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione; non risultano essersi prodotti effetti e non sussistono, pertanto, rapporti giuridici da regolare.
Art. 1 Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed al Consiglio di Stato · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2001 al 19 luglio 2001. 735 parole tolte, 2 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Al fine di accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi di giustizia amministrativa e di consentire l'immediata applicazione delle disposizioni contenute nella legge 21 luglio 2000, n. 205, sono istituite, per la durata di cinque anni, sezioni stralcio, nella misura di due sezioni per il Consiglio di Stato, di una sezione per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e di venticinque sezioni per i Tribunali amministrativi regionali, articolate in uno o piu' collegi giudicanti ai sensi del comma 6. Sono rimessi alle sezioni stralcio i ricorsi depositati in primo e secondo grado concernenti le controversie di cui al secondo periodo del comma 17, dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonche' le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del 1o gennaio 1996. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono scelti, purche' di eta' non superiore ai settantacinque anni all'atto della nomina, tra le seguenti categorie:
tolto: a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati dello Stato, avvocati di enti pubblici, a riposo;
tolto: b) professori universitari in materie giuridiche in servizio o a riposo che non esercitano la professione forense;
tolto: c) funzionari della carriera direttiva degli organi costituzionali, in servizio o a riposo, muniti di laurea in giurisprudenza. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. I medesimi magistrati non possono fare parte delle sezioni ordinarie ne' sostituire i magistrati amministrativi in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, neppure per il compimento di singoli atti. Fanno altresi parte delle sezioni stralcio in numero non superiore all'unita' per ciascuna sezione, secondo criteri di rotazione predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, senza retribuzione o compensi aggiuntivi, magistrati in servizio, rispettivamente presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali. Ogni sezione stralcio e' presieduta da un magistrato amministrativo, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, adibito a tale funzione in via esclusiva e senza retribuzione o compensi aggiuntivi. Ogni collegio giudicante delle sezioni stralcio e' composto da tre membri in primo grado e da cinque membri in grado di appello. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati:
tolto: a) i requisiti, che tengono conto, in particolare, dei titoli di servizio e professionali degli aspiranti, e le modalita' per la nomina dei componenti onorari delle sezioni stralcio, ai quali deve attenersi il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nel formulare la proposta di cui al comma 4;
tolto: b) i criteri per la fissazione dei compensi spettanti ai componenti onorari delle sezioni stralcio, escluso il Presidente e gli altri magistrati in servizio, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 4,4 miliardi di lire annue;
tolto: c) i criteri per la determinazione, in rapporto al numero dei ricorsi pendenti di cui al comma 2, del numero delle sezioni stralcio e dei collegi giudicanti presso i Tribunali amministrativi regionali e quelli per la relativa attivazione;
tolto: d) l'attribuzione al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa della definizione dei criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi in funzione dell'attivazione delle sezioni stralcio e dei criteri e delle modalita' per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali che fanno parte delle sezioni stralcio;
tolto: e) le misure volte ad assicurare lo snellimento delle procedure e l'accelerazione dei giudizi anche mediante l'utilizzazione di modulistica semplificata per gli atti processuali e di procedure informatizzate;
tolto: f) le altre disposizioni di attuazione del presente articolo. I compensi previsti alla lettera b) del comma 7 sono cumulabili con i trattamenti retributivi, pensionistici e di quiescenza comunque denominati. Il numero dei magistrati onorari di cui al comma 3, e' stabilito fino a un numero massimo di centoventi unita. All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le parole: "tre sezioni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque sezioni".aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legge:2001-05-18;179~art1 · fonte del testo
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