Art. 1 — Servizi, classificazione e dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato

Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' addetto ai servizi relativi:

  • a)agli affari generali e amministrativo-contabili;
  • b)all'attivita' professionale;
  • c)all'informazione e alla documentazione. Il personale di cui al precedente comma 1 e' classificato nelle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 1 luglio 1980, n. 312. I contingenti di qualifica sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge. A successive eventuali variazioni si provvedera' nei modi di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-10-15;664~art1 · fonte del testo

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