Corte costituzionale

Ordinanza n. 341/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 179/2001

usata come parametro

  • art. 21d.lgs. 455/1946

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per

accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai

Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione Siciliana ed al Consiglio di Stato,

nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura

dello Stato), promosso con ricorso della Regione Siciliana,

notificato il 13 giugno 2001, depositato in cancelleria il 18

successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2001.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Regione Siciliana, con ricorso notificato il

13 giugno 2001 e depositato il successivo 18 giugno, ha sollevato, in

via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per

accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai

Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione Siciliana ed al Consiglio di Stato,

nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura

dello Stato), poiché a dire della ricorrente Regione, tale norma,

non prevedendo la designazione, da parte della Giunta regionale, di

alcuni tra i componenti della Sezione stralcio per il Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, lederebbe le

prerogative statutarie della Regione stessa;

che la ricorrente Regione deduce la violazione del decreto

legislativo 6 maggio 1948, n. 654, modificato ed integrato dal d.P.R.

5 aprile 1978, n. 204, recante "Norme per l'esercizio nella Regione

Siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato",

sottolineando che, in analogia a quanto da esso previsto, con

particolare riferimento all'art. 2, ultimo comma, della normativa

testé citata, le disposizioni del decreto-legge impugnato avrebbero

dovuto prevedere la designazione, da parte della Giunta regionale,

della metà dei componenti della Sezione stralcio per il Consiglio di

giustizia amministrativa;

che la Regione deduce un ulteriore profilo di illegittimità

nella violazione dell'art. 21, terzo comma, dello statuto della

Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,

recante "Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana"),

poiché il Presidente della Regione, non avendo partecipato alla

seduta del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2001, nella quale è

stato approvato il decreto-legge impugnato, non ha potuto evidenziare

il carattere di specialità dell'organo di giustizia amministrativa

siciliana, con conseguente violazione del principio di leale

collaborazione che, secondo l'orientamento della Corte

costituzionale, è alla base dei rapporti tra Stato e Regioni.

Considerato che il decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179

(Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle

controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali,

al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ed

al Consiglio di Stato, nonché per l'organizzazione della Corte dei

conti e dell'Avvocatura dello Stato) non è stato convertito in legge

entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come

risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del

19 luglio 2001, e che non risultano essersi prodotti effetti, non

essendo né iniziata l'attuazione delle previste sezioni stralcio,

né intervenuta sanatoria: non sussistono, quindi, rapporti giuridici

da regolare;

che pertanto deve essere dichiarata la manifesta

inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio

2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per accelerare la definizione

delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi

regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

Siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l'organizzazione

della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato), sollevata, in

riferimento all' art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione

Siciliana dalla stessa Regione con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari