Art. 12 — Rafforzamento e rilancio del settore turistico
Articolo abrogato dal d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2014, n. 106.
Abrogato dal 31 luglio 2014
Articolo abrogato dal d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2014, n. 106.
Abrogato dal 31 luglio 2014
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È inammissibile il ricorso con il quale la Regione Abruzzo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto il ricorso stesso è stato notificato al Presidente del Consiglio dei ministri quando era già scaduto il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge impugnata stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953.
Art. 5 Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale · Art. 1 Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive · Art. 12 Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale · Art. 117 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2012 al 31 luglio 2014. 941 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attivita' dell'Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto, ed il sottosegretario con delega al turismo il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, e un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalita' indicate nel citato decreto. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) e' trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: "Agenzia", sottoposta all'attivita' di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attivita' produttive. L'Agenzia e' un ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
tolto: a) contributi dello Stato;
tolto: b) contributi delle regioni;
tolto: c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attivita' promozionali;
tolto: d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonche' dalle attivita' di cui al comma 8, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;
tolto: e) contribuzioni diverse. Per l'anno 2005, all'ENIT e' concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, gia' avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalita' e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attivita' produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attivita' culturali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle societa' da essa controllate per le proprie attivita' di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle societa' da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme gia' assegnate al progetto Scegli Italia con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica. E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al progetto Scegli Italia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell' unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2014, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 LUGLIO 2014, N. 106
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35~art12 · fonte del testo
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