Art. 11-quinquies — Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana

All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "ad eccezione di una quota" fino al termine del comma sono soppresse. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana, si interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' autorizzata altresi' a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso societa' di diritto estero a loro collegate o da loro controllate. L'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione di cui al comma 2 e' svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma e' fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in merito all'operativita' di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento all'attivita' di cui al comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditivita' e i risultati conseguiti.

Testo vigente dal 15 maggio 2005

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35~art11quinquies · fonte del testo

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