Art. 1 — Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico
Articolo abrogato dal d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2014, n. 106.
Abrogato dal 31 luglio 2014
Articolo abrogato dal d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2014, n. 106.
Abrogato dal 31 luglio 2014
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 54, modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100, va disattesa l'eccepita cessazione della materia del contendere, in quanto le modifiche introdotte non soddisfano integralmente le pretese della ricorrente, atteso che la Regione non censura solamente la mancata previsione dell'intesa con la Conferenza unificata, ma anche il carattere di dettaglio della norma impugnata, ascritta ad un àmbito di legislazione concorrente («promozione ed organizzazione di attività culturali»), nonché l'adozione in tale materia di un ampio potere regolamentare del Governo. Le questioni promosse nei confronti del testo originario dell'art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, possono, dunque, essere agevolmente trasferite sul corrispondente testo risultante dalla legge di conversione, senza che la materia del contendere possa ritenersi al riguardo cessata, poiché le innovazioni introdotte sono inidonee a risolvere tutti i punti d'interesse. In senso analogo, v. citate sentenze n. 298/2009 e n. 430/2007.
Art. 4 Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 120 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2011 al 31 luglio 2014. 1083 parole tolte, 20 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: Con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:
tolto: a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicita', imprenditorialita' e sinergia tra le fondazioni,anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana;
tolto: a-bis) miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti;
tolto: b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attivita', nonche' alla partecipazione di soggetti pubblici e privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
tolto: c) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, in ordine alla quale e' attribuita totale responsabilita' al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio;
tolto: c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la piu' ampia sinergia operativa possibile;
tolto: d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni caso la specificita' della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
tolto: d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalita' di collaborazioni nelle produzioni;
tolto: d-ter) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualita' della produzione;
tolto: e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;
tolto: e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;
tolto: f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarita', alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacita' produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attivita' triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali.Lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' sentito per le materie di sua specifica competenza.
tolto: f-bis) individuazione delle modalita' con cui le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarieta', adeguatezza, prossimita' ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione. Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresi' ai seguenti criteri direttivi:
tolto: a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;
tolto: b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
tolto: c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilita' del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse;
tolto: d) stabilire che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilita' della gestione, che dovra' rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonche' l'adeguata autonomia decisionale;
tolto: e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso come investimento e non come spesa;
tolto: f) prevedere che siano mantenuti la capacita' di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo, lirica, balletto, musica sinfonica, come tipicita' caratterizzanti l'identita' e i fini istituzionali delle fondazioni;
tolto: g) valorizzare le finalita' ed il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro mission di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il 31 dicembre 2012.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2014, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2014, N. 106
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legge:2010-04-30;64~art1 · fonte del testo
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