Art. 23 — Utilizzazione delle liquidità di società controllate dallo Stato
Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' dare indirizzi a societa' da esso direttamente o indirettamente controllate e non quotate in mercati finanziari regolamentati, al fine di ottimizzarne la gestione della liquidita'.
Testo vigente dal 26 settembre 2001
