Art. 25 — Emissione di titoli da rimborsare con azioni di società controllate dallo Stato
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, denominazione, durata, prezzi e remunerazione, modalita' di emissione di titoli, il cui rimborso (( puo' essere effettuato anche))attraverso la cessione di azioni detenute dallo Stato in societa' di capitali. Con le stesse modalita' sono individuate le caratteristiche di operazioni finanziarie aventi ad oggetto azioni detenute dallo Stato in societa' di capitali. Con il medesimo decreto sono individuate le societa' le cui azioni possono essere cedute o essere oggetto delle operazioni finanziarie ai sensi del comma 2. Alle cessioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamento estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. Le cessioni di cui al presente articolo non sono soggette alla tassa sui contratti di trasferimento delle azioni.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004
