Negli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003"; nel medesimo articolo 6-bis, nonche' nell'articolo 6-quater dello stesso decreto-legge n. 282 del 2002, le parole: "16 aprile 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2003". Nell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 al comma 1, lettera a), le parole: "4 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2,5 per cento" e il comma 6 e' abrogato. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 212)). ((3-bis. Sui redditi derivanti dalle attivita' rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, e' applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attivita' rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, se non e' esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine del 30 settembre 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461))

Testo vigente dal 12 agosto 2003

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2003

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2003 al 12 agosto 2003. 89 parole tolte, 125 parole aggiunte.

… cento" sono sostituite dalle seguenti: "2,5 per cento" e il comma 6 e' abrogato. tolto: L'intermediario restituisce all'interessato, entro il 31 luglio 2003, la differenza tra la somma del 4 per cento versata per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate dal 17 maggio 2003 e la somma del 2,5 per cento effettivamente dovuta, nonche' la somma dello 0,50 per cento del denaro e delle attivita' finanziarie rimpatriate da tale ultima data ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4 aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 212. 3-bis. Sui redditi derivanti dalle attivita' rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, e' applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attivita' rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decretotolto: -legge n. 282 del 2002, e procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 aggiunto: legislativo n. 461 del 1997, se non e' esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine del 30 settembre 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo tolto: 9 luglio aggiunto: 21 novembre 1997, n. tolto: 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo. aggiunto: 461

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-24;143~art2 · fonte del testo

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