Art. 2 — Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282
Negli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003"; nel medesimo articolo 6-bis, nonche' nell'articolo 6-quater dello stesso decreto-legge n. 282 del 2002, le parole: "16 aprile 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2003". Nell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 al comma 1, lettera a), le parole: "4 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2,5 per cento" e il comma 6 e' abrogato. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 212)). ((3-bis. Sui redditi derivanti dalle attivita' rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, e' applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attivita' rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, se non e' esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine del 30 settembre 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461))
Testo vigente dal 12 agosto 2003
