Art. 6-bis — Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate
Il denaro e le altre attivita' finanziarie, gia' oggetto di regolarizzazione nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere trasferiti in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il ((30 settembre 2003)), con l'applicazione delle disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali e' stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari, stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attivita' finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui e' stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente. Se l'importo totale del denaro e delle altre attivita' finanziarie rimpatriati ai sensi del comma 1 e' superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 di applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro e alle altre attivita' finanziarie trasferiti in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. Sono altresi' applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attivita' finanziarie rimpatriati e' inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia. Relativamente alle operazioni di rimpatrio di cui al comma 1 effettuate dopo il ((31 luglio 2003)) e' dovuta una somma pari allo 0,5 per cento del denaro e delle altre attivita' finanziarie rimpatriati. Gli intermediari ai quali e' conferito l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attivita' finanziarie verranno la somma dello 0,5 per cento secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo a quello in cui il denaro e le altre attivita' finanziarie sono stati rimpatriati, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari.
Testo vigente dal 12 agosto 2003
