Art. 7 — Modifiche alle disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche

All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1:
  • 1)le parole: "anno 2002" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "anno precedente";
  • 2)le parole da: "29 dicembre 2003" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3";
  • b)il comma 2 e' abrogato;
  • c)al comma 3:
  • 1)le parole: "dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 1";
  • 2)le parole da: "; in tale caso" fino alla fine del comma sono soppresse;
  • d)al comma 5:
  • 1)le parole: "adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "emanato annualmente";
  • 2)le parole: "e' stabilito l'importo dovuto da ogni banca" sono sostituite dalle seguenti: "sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1";
  • 3)le parole: "entro lo stesso termine," sono soppresse.

Testo vigente dal 29 novembre 2004

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urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art7 · fonte del testo

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