Dopo l'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' inserito il seguente: "Art. 43-ter. - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1o aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e' attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni e' attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento e' riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica. 2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio e' determinato, se piu' favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3o, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore. 3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalita' e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16.". Sono abrogati l'articolo 23 del (( decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155)), e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

Testo vigente dal 4 luglio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 2001 al 4 luglio 2001. 14 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… altre Forze di polizia previste dall'articolo 16.". Sono abrogati l'articolo 23 del decreto legislativo tolto: emanato in data 3 aprile 2001, tolto: in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78 aggiunto: n. 155, e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2001-05-03;157~art1 · fonte del testo

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