Art. 2 — Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni
All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole: "ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali". All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole: "ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali". All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante e' attribuito, a decorrere dal 1o aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica. 3-ter. Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni.". (( 3-bis. Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2001))
Testo vigente dal 4 luglio 2001
