Al personale della Polizia di Stato, in servizio alla data del 25 aprile 1981, che abbia assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualita' di guardia aggiunta o ausiliaria, vengono attribuiti aumenti periodici, non riassorbibili, pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento per ogni biennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualita' di aggiunto o di ausiliario. L'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e' abrogato.

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art30 · fonte del testo

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