Art. 4 — Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica
Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica ((e disposizioni concernenti l'esenzione dell'accisa sul biodiesel)) Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002. ((1-bis. Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi erariali mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo o attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo))
Testo vigente dal 28 febbraio 2002
