Art. 3 — Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali
Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002. (( Nella legge 1 novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:"a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;" ))
Testo vigente dal 28 febbraio 2002
