Art. 1 — Disposizioni in materia di accise
Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di "biodiesel" esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nel testo previgente a quello modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al periodo 1o luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purche' vengano immessi in consumo entro il 30 settembre 2001, i quantitativi di "biodiesel" esente complessivamente non immessi in consumo nei periodi 1o luglio 1998-30 giugno 1999, 1o luglio 1999-30 giugno 2000 e 1o luglio 2000-30 giugno 2001. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata. Per il periodo 1o luglio 2001-30 settembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresi' ai seguenti soggetti:
- a)agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- b)alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
- c)agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001, la riduzione di cui al comma 5, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, purche' ((e nei limiti in cui)) lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001, superi mediamente ((il 15 per cento)) in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 28 febbraio 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Per il periodo 1o luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di L. 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di L. 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto. Per il periodo dal 1o luglio 2001 al 30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di L. 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.
Testo vigente dal 28 febbraio 2002
