Art. 2 — Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale comunque aggravati
In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e' competente il tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata gia' esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise.
Testo vigente dal 12 febbraio 2010
