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Che cosa è cambiato dal 2 giugno 1996

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1996 al 2 giugno 1996. 1209 parole tolte, 16 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e' sostituito dal seguente: " 1. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro della sanita', il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determina i requisiti minimi strutturali e tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi in base ai quali le regioni e le province autonome organizzano gli istituti zooprofilattici sperimentali in modo che dagli stessi vengano assicurati:

tolto: a) il raccordo con i servizi veterinari ed i dipartimenti di prevenzione delle unita' sanitarie locali al fine di garantire le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria e di sanita' pubblica;

tolto: b) l'assolvimento dei compiti e delle funzioni loro attribuiti dallo Stato e dalle regioni, tenuto anche conto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia;

tolto: c) l'espletamento delle attivita' produttive e l'erogazione di prestazioni per le quali e' previsto il pagamento di un corrispettivo, sulla scorta del decreto del Ministro della sanita' e dei tariffari all'uopo predisposti dalle regioni.". L'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Organizzazione). - 1. Sono organi degli istituti:

tolto: a) il consiglio di amministrazione;

tolto: b) il direttore generale;

tolto: c) il collegio dei revisori. 2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attivita' dell'istituto; e' composto da non piu' di sette membri, di cui uno nominato dal Ministro della sanita'; per gli istituti interregionali, il consiglio di amministrazione e' nominato dal presidente della regione in cui l'istituto ha sede legale, di concerto con le altre regioni o province autonome interessate. 3. Il direttore generale e' laureato in medicina veterinaria ed e' nominato dalla regione in cui l'istituto ha sede legale, di concerto con le altre regioni o province autonome interessate, sulla base dei risultati dell'avviso pubblico di cui ai commi 8, 9 e 10. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, ne dirige l'attivita' scientifica ed esercita i poteri di gestione, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno. 4. Il direttore generale ed il direttore amministrativo partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo. 5. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' a tempo pieno, e' regolato da contratto quinquennale rinnovabile, di diritto privato e non puo' comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di eta'. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione per gli emolumenti, sono fissati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro della sanita', adottato di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro per gli affari regionali; il rinnovo del contratto del direttore generale avviene con provvedimento motivato da parte del presidente della regione in cui l'istituto ha sede legale, di concerto con le altre regioni o province autonome interessate, previa valutazione dell'attivita' svolta. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; in caso di assenza o impedimento le funzioni del direttore generale sono svolte da un aiuto dallo stesso delegato. 6. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed e' composto da cinque membri effettivi. Il collegio deve prevedere al suo interno tra i membri effettivi un rappresentante del Ministero del tesoro ed un rappresentante del Ministero della sanita'. I revisori, ad eccezione dei rappresentanti dei Ministeri del tesoro e della sanita', sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il presidente viene scelto tra i componenti effettivi nominati dalle regioni. 7. Entro il 31 dicembre 1995 le regioni adeguano la legislazione, di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, ai principi del presente decreto ed a quelli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed adottano le restanti norme organizzative. 8. Il presidente della regione in cui ha sede legale l'istituto, di concerto con le altre regioni e province autonome interessate, entro sessanta giorni dalla vacanza indice avviso pubblico per la copertura del posto di direttore generale: i criteri generali per la valutazione dei titoli, le procedure, le modalita' di espletamento dell'avviso pubblico ed i requisiti di ammissione dei candidati, sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 7. 9. La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del presidente della regione ove ha sede legale l'istituto, di concerto con le altre regioni o province autonome interessate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando; tale commissione, presieduta da un magistrato di tribunale amministrativo regionale, o da un consigliere di Stato, o da un consigliere della Corte dei conti o da un avvocato dello Stato, e' composta ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 della legge 23 giugno 1970, n. 503, ed e' integrata da due membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, nominati dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 10. Qualora siano trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 8 ed al comma 9, il Ministro della sanita' provvede a bandire l'avviso stesso e a nominare la commissione d'esame.". La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e' sostituita dalla seguente: " a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione e' fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza ed alle attivita' da svolgere;". L'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Personale). - 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato lo stato giuridico del personale in attuazione delle specificita' e delle disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 97, e nel quadro di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il regolamento di cui al comma 1 in particolare dispone in materia di profili professionali, salvaguardando anche l'equivalenza delle funzioni del personale laureato del ruolo sanitario, nonche' di procedure concorsuali con riguardo ai titoli specifici di partecipazione, al numero ed alla tipologia delle prove di esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici.". Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e' aggiunto il seguente: "Art. 10-bis (Norma transitoria). - 1. In sede di prima applicazione, i direttori di ruolo degli istituti zooprofilattici sperimentali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati ed assumono la qualifica di direttori generali. 2. Il consiglio di amministrazione ed i collegi dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto restano confermati fino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui al comma 7 dell'articolo 3.".aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 GENNAIO 1997, N. 4

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-04-02;176~art1 · fonte del testo

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