Art. 44 — Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - Nuovo Codice della strada
Articolo soppresso dalla l. 24 novembre 2006, n. 286.
Abrogato dal 29 novembre 2006
Articolo soppresso dalla l. 24 novembre 2006, n. 286.
Abrogato dal 29 novembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 2006 al 29 novembre 2006. 606 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
tolto: a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.";
tolto: b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.". Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, e' riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne da' comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma. All'articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
tolto: a) al comma 7, dopo le parole: "il certificato di circolazione" sono inserite le seguenti: ", quando previsto,";
tolto: b) il comma 14 e' sostituito dal seguente: "14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.". All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni.".aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262~art44 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.