Art. 3 — Finanziamenti per l'attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base
Al finanziamento dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medico-veterinaria e dei ruoli professionali tecnico, sanitario e amministrativo del Servizio sanitario nazionale relativi al biennio 1996-1997, la cui sottoscrizione e' stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1996, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale nella misura di lire 110 miliardi per il 1996, di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 340 miliardi per il 1998 e per gli anni successivi. Sono corrispondentemente ridotti i programmi riferiti agli interventi di abbattimento, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, per una quota di lire 25 miliardi, limitatamente agli anni 1998 e successivi. A carico del medesimo Fondo sanitario nazionale di parte corrente, limitatamente all'anno 1996, e' vincolata la somma di lire 40 miliardi per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attivita' della medicina e della pediatria di base, ivi compresa la necessaria strumentazione, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Testo vigente dal 19 novembre 1996
