Art. 9 — Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica
Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto ((e della movimentazione di merci)) e dei servizi di logistica All'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma» ((e le parole: "ne' alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276")) sono soppresse. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 58 e' sostituito dal seguente: «58. L'efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) ((del sesto comma dell'articolo 17)) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.».
- b)al comma 59, ((al primo periodo, le parole: ", come sostituita dal comma 57 del presente articolo," sono soppresse e,)) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La medesima opzione puo' essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilita' solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.».
Testo vigente dal 2 agosto 2025
