Art. 7 — Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel
All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2-bis, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il programma ha una durata di sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2-ter. Il biodiesel di cui al presente comma soddisfa, ai fini dell'applicazione al medesimo prodotto delle agevolazioni previste per il gasolio dal predetto testo unico ((di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995)), le condizioni stabilite dall'articolo 44, paragrafo 5, del ((regolamento (UE) n. 651/2014)) della Commissione, del 17 giugno 2014.»;
- b)dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ((...)) e in particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
- c)al comma 2-ter, ((...)) dopo le parole: «sono stabilite le modalita' di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis», ((sono aggiunte)) le seguenti: «e di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilita'».
Testo vigente dal 2 agosto 2025
