Art. 6-bis — Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive
((Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attivita' sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito puo' essere esteso fino a quello regionale.)) ((Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attivita' sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. In ogni caso, non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate)).
Testo vigente dal 2 agosto 2025
