Art. 3 — Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

E' istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione e' nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le citta' metropolitane, le province e i comuni, e' istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, e' composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. La Commissione:

  • a)esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;
  • b)verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine puo' ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5;
  • c)sulla base dell'attivita' conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2. ((6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di centocinquanta giorni)) 4 La Commissione e' sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 giugno 2011, n. 85

4

La L. 8 giugno 2011, n. 85 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono gia' stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Testo vigente dal 18 giugno 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 2011

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2010 al 18 giugno 2011. 68 parole tolte, 4 parole aggiunte.

c) sulla base dell'attivita' conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2. tolto: La Commissione puo' chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega. aggiunto: 6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono tolto: la scadenza del aggiunto: il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tolto: novanta giorni. aggiunto: centocinquanta giorni La Commissione e' sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 giugno 2011, n. 85

    La L. 8 giugno 2011, n. 85 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono gia' stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42".

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urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art3 · fonte del testo

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