Art. 56 — Compensazione fondo perequativo IRAP
A decorrere dall'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito un fondo da iscrivere su apposito piano gestionale del capitolo 2862, diretto a compensare le regioni delle eventuali minori entrate destinate ai trasferimenti di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Per l'anno 2019 la consistenza del fondo e' pari ((a)) 16 milioni di euro e compensa le minori entrate a titolo di IRAP realizzate negli anni 2017-2018. ((Con la legge di bilancio)) si provvede annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2020 e successivi. A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per la quota di fondo perequativo eventualmente non assicurata a fine anno ((dal gettito dell'IRAP)). La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul fondo di cui al comma 1.
Testo vigente dal 25 dicembre 2019
