Codice della navigazione

Art. 2 c.nav. — Mare territoriale

[1]((Sono soggetti alla sovranita' dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza e' superiore a ventiquattro miglia marine, e' soggetta alla sovranita' dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti piu' foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

[2]E' soggetta altresi' alla sovranita' dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

[3]Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali)).

Testo vigente dal 5 settembre 1974

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 settembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 5 settembre 1974. 9 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

Sono soggetti alla sovranita' dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio tolto: del Regno aggiunto: della Repubblica, quando la distanza tolto: tra aggiunto: fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le tolto: venti aggiunto: ventiquattro miglia marine. Se tale distanza e' superiore a tolto: venti aggiunto: ventiquattro miglia marine, e' soggetta alla sovranita' dello Stato la porzione del golfo, del … entro la linea retta tirata tra i due punti piu' foranei distanti tra loro tolto: venti aggiunto: ventiquattro miglia marine.

E' soggetta altresi' alla sovranita' dello Stato la zona di mare dell'estensione di tolto: sei aggiunto: dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari tolto: del Regno aggiunto: della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art2 · fonte del testo

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