Art. 10 — Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica

All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresi' esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta". ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)). All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

  • a)non si applicano se la fattura e' emessa con le modalita' di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
  • b)si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019». All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi.".

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2018 al 1 gennaio 2019. 48 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

… la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta". tolto: 02. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicita' in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo …

… le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019». tolto: 1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo … dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi."aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art10 · fonte del testo

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