In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lire due milioni e 500 mila" sono sostituite dalle seguenti "euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a ((euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente))". Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' di ((euro 530)) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000. ((2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92))

Testo vigente dal 30 ottobre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2013 al 30 ottobre 2013. 2 parole tolte, 121 parole aggiunte.

… il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro tolto: 230 aggiunto: 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 aggiunto: e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente". Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' di euro tolto: 230 aggiunto: 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi … sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000. aggiunto: 2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102~art12 · fonte del testo

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