Art. 16 — Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi

Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dai seguenti: "989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

  • a)semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;
  • b)accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorita' portuali;
  • c)adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • d)abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili. 989-bis. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorita' portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacita' di autofinanziamento.".

Testo vigente dal 2 luglio 2007

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urn:nir:stato:decreto.legge:2007-07-02;81~art16 · fonte del testo

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