Art. 1-bis — Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del patto di stabilità interno
Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente: "683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007."
Testo vigente dal 18 agosto 2007
