Art. 1-bis — Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di limiti di spesa in conto capitale per enti locali

Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' inserito il seguente: "26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facolta', i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale".

Testo vigente dal 1 giugno 2005

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-31;44~art1bis · fonte del testo

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