Art. 2 — Utilizzo quota avanzo di amministrazione

Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilita' interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di investimento e' commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:

  • a)((nella misura del 17 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura e' del 2,6 per cento;
  • b)nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura e' del 2,9 per cento;
  • c)nella misura del 7 per cento per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura e' dell'1,3 per cento.))

Testo vigente dal 18 agosto 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 2007

Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 2007 al 18 agosto 2007. 9 parole tolte, 80 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) nella misura del tolto: 7,6 aggiunto: 17 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come tolto: definita aggiunto: definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura e' tolto: dell'1,4 aggiunto: del 2,6 per cento;

b) nella misura del tolto: 7,0 aggiunto: 18,9 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura e' del 2,9 per cento;

aggiunto: c) nella misura del 7 per cento per i comuni con popolazione superiore a tolto: 5000 aggiunto: 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come tolto: definita aggiunto: definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni aggiunto: della stessa fascia demografica la misura e' dell'1,3 per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-07-02;81~art2 · fonte del testo

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