Disposizioni in tema di patto di stabilita' interno Al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualita' delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento e' all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno. All'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al secondo periodo le parole: "entro il 30 settembre 2012." sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi.";
  • b)al terzo periodo le parole: "il 15 ottobre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "i 15 giorni successivi". All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilita' interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilita' interno e sono utilizzati esclusivamente per l'((estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti)). Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'((estinzione o la riduzione anticipata del debito)) sono recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalita' definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'((estinzione o la riduzione anticipata del debito)). In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascun ente e' migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. 6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.".

Testo vigente dal 8 dicembre 2012

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 36/2014

    Questione inammissibile
    6 marzo 2014

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo sostituito da successivi interventi normativi - impugnato dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 5, 97, 117, secondo comma, lett. p) , quarto comma, sesto comma, 118 e 119 Cost. - che riduce le risorse destinate alle Province, attraverso il taglio lineare del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo. Infatti, con riferimento alla violazione degli artt. 5 e 97 Cost., la ricorrente non ha motivato in ordine alla ridondanza delle lamentate violazioni sul riparto di competenze, in quanto le censure su tali punti sono formulate in termini del tutto generici ed assertivi. Con riguardo alla violazione dell'art. 117, quarto e sesto comma, la Regione non ha indicato le materie di competenza concorrente o residuale asseritamente violate, né ha dato conto delle ragioni della denunciata lesione. Con riguardo all'art. 117, secondo comma, lett. p) , la ricorrente non ha dato un'adeguata motivazione perché non ha indicato le funzioni fondamentali il cui esercizio sarebbe impedito dai tagli. In riferimento alla violazione dell'art. 118 e del principio di leale collaborazione, e anche in relazione alla censura secondo cui sarebbe stato configurato un intervento sostitutivo dello Stato al di fuori dei casi previsti dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003, e attraverso un mero decreto ministeriale, la ricorrente non ha chiarito in maniera sufficiente la portata delle sue doglianze. Infine, in relazione all'art. 119 Cost., non è stato dimostrato che la riduzione dell'autonomia finanziaria compromette lo svolgimento delle funzioni delle Province. - Sulla legittimazione delle Regioni nei giudizi in via principale ad evocare parametri diversi da quelli relativi al riparto di competenze, vedi la citata sentenza n. 205/2013. - Sulla necessità di indicare gli ambiti materiali violati e le ragioni della violazione ai fini dell'ammissibilità del ricorso, vedi le citate sentenze nn. 252/2009, 175/2009 e 38/2007. - Sull'inapplicabilità del principio di leale collaborazione all'attività legislativa, vedi la citata sentenza n. 121/2013. - Sulla necessità che le Regioni, qualora deducano l'illegittimità di disposizioni che riducono i mezzi finanziari, dimostrino che tale riduzione determini l'insufficienza dei mezzi finanziari per l'adempimento dei propri compiti, vedi le citate sentenze nn. 121/2013, 246/2012, 27/2010 e 145/2008.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 · Art. 8 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 · Art. 10 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 10 ottobre 2012 al 8 dicembre 2012. 14 parole aggiunte.

… validi ai fini del patto di stabilita' interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione aggiunto: o la riduzione anticipata del debitoaggiunto: , inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione aggiunto: o la riduzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al … Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione aggiunto: o la riduzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174~art8 · fonte del testo

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