((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)). All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalita' e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento."
Testo vigente dal 1 gennaio 2018
