Art. 13
Assunzione di funzionari della professionalita' giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attivita' trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, e' autorizzato ad avviare nel ((triennio 2017-2019)) le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di ((296 unita')) di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalita' giuridico pedagogico, di funzionario della professionalita' di servizio sociale nonche' di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, nonche' in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. ((3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017, di euro 3.966.350 per l'anno 2018 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2019. 3.1. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2018)) Al fine di assicurare la celerita' di espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente articolo, non si applica il limite per l'integrazione del numero di componenti di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente piu' anziano, non puo' essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati.
Testo vigente dal 1 gennaio 2018
