Art. 46-octies — Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
All'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: "su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile," sono inserite le seguenti: "attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarieta' europeo," e le parole: "nel limite di 300 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 500 milioni di euro";
- b)dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma".
Testo vigente dal 24 giugno 2017
