Titolo III – Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico
- Art. 41 — Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici
- Art. 41-bis — Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico
- Art. 42 — Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione
- Art. 43 — Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi
- Art. 43-bis — Assegnazione di spazi finanziari
- Art. 43-ter — Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
- Art. 43-quater — Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016
- Art. 44 — Proroga incentivi
- Art. 45 — Compensazione perdita gettito TARI
- Art. 45-bis — Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017
- Art. 46 — Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia
- Art. 46-bis — Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015
- Art. 46-ter — Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017
- Art. 46-quater — Incentivi per l'acquisto di case antisismiche
- Art. 46-quinquies — Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere
- Art. 46-sexies — Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
- Art. 46-septies — Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Art. 46-octies — Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
- Art. 46-novies — Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7