Art. 19 — Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore

Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «Societa' italiana degli autori e degli editori» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva», e la parola «remuneri» e' sostituita dalla seguente: «remunerino»;
  • b)all'articolo 180:
  • 1)al primo comma, dopo le parole: «Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)», sono aggiunte le seguenti: «ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
  • 2)al terzo comma, le parole: «dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» e la parola: «esso» e' sostituita dalla seguente: «essa». Per gli organismi di gestione collettiva ((e le entita' di gestione indipendenti)) di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, ((nonche' per gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia,)) l'esercizio dell'attivita' di intermediazione e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «definisce con proprio provvedimento»;
  • b)all'articolo 20, comma 2, le parole: «organismi di gestione collettiva ed» sono soppresse.

Testo vigente dal 17 settembre 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 149/2020

    Questione infondata
    13 luglio 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per irrilevanza delle questioni, in quanto il giudice a quo avrebbe censurato una disposizione che non potrebbe più trovare applicazione in virtù della novazione della fonte determinata dalla legge di conversione. Da un lato, l'ordinanza di rimessione appunta il dubbio di legittimità costituzionale sulla disposizione dell'art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, così come confermata dalla legge di conversione; dall'altro lato, l'intervenuta legge di conversione non ha efficacia sanante rispetto al decreto-legge. Per costante giurisprudenza costituzionale, la conversione in legge non ha efficacia sanante dei vizi del decreto-legge, poiché l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione. ( Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019, n. 287 del 2016, n. 10 del 2015, n. 93 del 2011, n. 83 del 2010, n. 128 del 2008, n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995 ).

    Art. 19 Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 2017 al 17 settembre 2024. 1 parola tolta, 28 parole aggiunte.

… la parola: «esso» e' sostituita dalla seguente: «essa». Per gli organismi di gestione collettiva tolto: di aggiunto: e le entita' di gestione indipendenti di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti aggiunto: in Italia, nonche' per gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia, l'esercizio dell'attivita' di intermediazione e' in ogni caso subordinata alla verifica …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148~art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari