Art. 6 — Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive
All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- a)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attivita' culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalita' di registrazione delle opere, ((le tariffe relative alla tenuta del registro nonche' la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione)).";
- b)al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: "Per le opere cinematografiche" sono inserite le seguenti: "e per le opere audiovisive". E' abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, resta in vigore il sistema previgente ((di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 giugno 1939, n. 458)). ((2-bis. All'allegato 2 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, dopo il numero 446 e' inserito il seguente: "446-bis. Regio decreto-legge 1061 16/06/1938 provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale Beni e attivita' culturali Artt. 12, 13, 14")) Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 1 luglio 2010
