1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 279, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Per gli appartenenti alle Forze armate, graduati e di truppa, in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, si intende applicato, per l'erogazione dell'indennita' di seconda lingua, lo stesso criterio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287". 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 60 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 20 agosto 1996
