Art. 10 — Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

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All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le parole: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027».

Testo in vigore dal 31 dicembre 2025 al 1 marzo 2026

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