Art. 8 — Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari all'estero
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione gia' espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, ((determinato nella misura massima di)) euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede ((mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto)), ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale ((di base)) di parte corrente, "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 29 dicembre 2002
