Art. 6 — Proroga del termine per l'integrazione dei contrattisti Schengen

Il termine per l'integrazione di duecento unita' del contingente degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, disposta dall'articolo 7 del decreto legge 1^ luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e' prorogato fino al 31 dicembre 2001. Nell'ambito del suddetto contingente, l'Amministrazione degli affari esteri, tenuto conto delle esigenze di servizio della rete diplomatico-consolare, puo' procedere a nuove assunzioni o, alternativamente, al rinnovo dei contratti gia' stipulati.

Testo vigente dal 6 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-28;266~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari