Art. 10-quater — Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali
Articolo abrogato dal d.l. 16 settembre 2024, n. 131.
Abrogato dal 17 settembre 2024
Articolo abrogato dal d.l. 16 settembre 2024, n. 131.
Abrogato dal 17 settembre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 2023
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 2023 al 17 settembre 2024. 288 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo e' composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero del turismo, da rappresentanti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per lo sport e i giovani, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennita' comunque denominati. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsita' della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo tecnico di cui al comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "31 dicembre 2024", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2024, N. 131
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198~art10quater · fonte del testo
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